Cosa cambia dal 1° febbraio 2026
Il 2026 segna una svolta storica per il settore delle revisioni: per la prima volta in Italia sarà possibile sottoporre a controllo tecnico periodico i trattori agricoli a ruote veloci.
La novità arriva grazie al Decreto Dirigenziale 494 del 2025, che dà finalmente attuazione al DM 214/2017 e alla Direttiva Europea 2014/45/UE per quanto riguarda le macchine agricole.
Si tratta di un'opportunità importante per i centri di revisione che vogliono ampliare la propria offerta e intercettare un nuovo segmento di mercato, considerando che in Italia circolano milioni di mezzi agricoli.
Data da ricordare
1° febbraio 2026: entrata in vigore delle revisioni per i trattori agricoli a ruote veloci. I centri interessati devono iniziare a prepararsi per tempo.
Quali veicoli sono coinvolti
Non tutte le macchine agricole sono soggette a revisione periodica. Il Decreto 494/2025 riguarda specificamente i trattori agricoli a ruote veloci, ovvero quelli con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.
Categorie interessate
Le categorie di trattori agricoli soggetti a revisione sono definite dal Regolamento UE 167/2013:
- T1b - Trattori a ruote standard con velocità >40 km/h
- T2b - Trattori a ruote a carreggiata stretta con velocità >40 km/h
- T3b - Trattori a ruote a carreggiata stretta con velocità >40 km/h
- T4b - Trattori a ruote per uso speciale con velocità >40 km/h
- T5 - Trattori a ruote con velocità massima >40 km/h
La "b" nella denominazione indica proprio la sottocategoria dei veicoli veloci (velocità >40 km/h), che sono quelli sottoposti a revisione obbligatoria.
Attenzione: cosa NON è incluso
Al momento non sono soggetti a revisione: i trattori con velocità ≤40 km/h, i rimorchi agricoli, le macchine agricole semoventi (mietitrebbie, ecc.) e le macchine operatrici. Il Decreto Interministeriale del 2015 che avrebbe dovuto coprire tutte le macchine agricole non ha mai avuto attuazione.
Scadenze delle revisioni
Le scadenze per la revisione dei trattori agricoli a ruote veloci seguono lo schema già previsto dalla Direttiva 2014/45/UE:
Prima revisione
Entro il 5° anno dalla data di prima immatricolazione
Revisioni successive
Ogni 2 anni dalla revisione precedente
Questo significa che i primi trattori agricoli a ruote veloci da sottoporre a revisione saranno quelli immatricolati nel 2021 o prima (calcolando dal febbraio 2026).
Attrezzature necessarie per i centri
Per effettuare le revisioni dei trattori agricoli, i centri 870 devono dotarsi di attrezzature specifiche. Ecco cosa prevede il Decreto 494/2025:
Banco prova freni: piastre o rulli?
Il Decreto 494/2025 non vieta in assoluto l'uso del banco prova freni a rulli. Tuttavia, l'utilizzo dei rulli è ammesso solo se le caratteristiche del trattore (carreggiata, interasse e pneumatici) risultano compatibili con l'attrezzatura.
In tutti gli altri casi è obbligatorio l'uso del banco prova freni a piastre, che di fatto rappresenta lo standard operativo per le revisioni dei trattori agricoli a ruote veloci.
Nella pratica, per i centri di revisione privati (L. 870/86), il banco prova freni a piastre è da considerarsi indispensabile, poiché i rulli risultano raramente compatibili con i trattori agricoli.
Nota tecnica: nelle more del rilascio dell'omologazione per questi banchi, è consentita un'autodichiarazione del costruttore che attesti la presentazione della domanda di omologazione e l'adeguamento del software ai parametri necessari per le revisioni dei trattori agricoli.
Altre attrezzature necessarie
- Prova fari - con specifiche istruzioni operative (vedi sezione dedicata)
- Opacimetro - per motori diesel
- Analizzatore gas di scarico - per motori a benzina o similari
- Fonometro - per il controllo delle emissioni acustiche
Limiti di efficienza frenante
I limiti di efficienza frenante per i trattori agricoli a ruote veloci sono stati definiti nell'allegato al Decreto Dirigenziale 494/2025. Ecco i valori da rispettare:
| Tipo di freno | Efficienza minima |
|---|---|
| Freno di servizio | 50% |
| Freno di soccorso | 25% |
| Freno di stazionamento | 16% |
| Freno di stazionamento (se adibito al traino) | 12% |
Per il freno di soccorso, occorre valutare se è indipendente dal freno di servizio oppure inglobato, applicando le stesse considerazioni già previste per gli altri veicoli.
Controlli fari ed emissioni: le deroghe operative
Prova fari
I trattori agricoli hanno spesso i proiettori posizionati ad un'altezza superiore rispetto ai normali veicoli. Il Decreto 494/2025 prevede quindi istruzioni operative specifiche:
- Se l'altezza del banco prova fari è superiore o uguale a quella del proiettore: si utilizza normalmente il banco prova fari
- Se l'altezza del banco prova fari è inferiore a quella del proiettore: si può utilizzare uno schermo posto a 15 metri
Nel caso dello schermo a 15 metri, la linea di demarcazione luce/ombra della luce anabbagliante deve trovarsi ad un'altezza pari a metà dell'altezza del proiettore (h/2). Se è superiore, la prova è negativa.
Controllo emissioni
Per il controllo delle emissioni si utilizzano le stesse attrezzature dei veicoli tradizionali:
- Motori a benzina: analizzatore gas di scarico per rilevare il CO corretto
- Motori diesel: opacimetro per rilevare il valore di opacità
Nota importante: se il valore limite non è disponibile (es. non presente sulla carta di circolazione), il dato viene raccolto solo ai fini statistici e non influisce sull'esito della revisione (regolare o ripetere).
Chi può effettuare le revisioni
Il Decreto Dirigenziale 557/2025 ha introdotto una novità importante: gli ispettori autorizzati veicoli pesanti possono ora effettuare anche le revisioni dei trattori agricoli a ruote veloci.
Questo significa che i centri 870 già autorizzati per i veicoli pesanti possono ampliare la propria attività alle macchine agricole, a condizione di dotarsi delle attrezzature necessarie (in particolare il banco prova freni a piastre).
Naturalmente, le revisioni possono essere effettuate anche dagli ispettori abilitati della Motorizzazione Civile.
Un'opportunità per i centri revisione
Le revisioni delle macchine agricole rappresentano un nuovo mercato per i centri autorizzati. Valuta l'investimento in attrezzature considerando il parco trattori nella tua zona e la potenziale domanda. Essere tra i primi centri attrezzati può rappresentare un vantaggio competitivo.
Riferimenti normativi
Decreto Ministeriale MIT 494/2025
Scarica il decreto completo che introduce le revisioni dei trattori agricoli a ruote veloci dal 1° febbraio 2026.
Scarica Decreto MIT 494/2025(PDF – 180 KB)Altri riferimenti normativi
- Decreto Dirigenziale 494/2025 - Attuazione revisioni trattori agricoli a ruote veloci
- Decreto Dirigenziale 557/2025 - Competenze ispettori autorizzati per trattori agricoli
- DM 214/2017 - Recepimento Direttiva 2014/45/UE
- Regolamento UE 167/2013 - Omologazione veicoli agricoli
- Direttiva 2014/45/UE - Controllo tecnico periodico dei veicoli
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