Cos'è il RUI
Il RUI (Registro Unico degli Ispettori) è la piattaforma informatica nazionale che raccoglie e gestisce tutti i dati relativi agli ispettori abilitati a svolgere le revisioni dei veicoli in Italia.
È stato istituito con il Decreto dell'11 dicembre 2019 (articolo 4) ed è diventato operativo grazie al Decreto Dirigenziale 198 del 29 giugno 2025, successivamente aggiornato dal Decreto Dirigenziale 68/2025.
Il RUI rappresenta lo strumento fondamentale attraverso cui il Ministero dei Trasporti tiene sotto controllo tutti coloro che, ogni giorno, certificano le revisioni dei veicoli su strada.
Scadenza operativa: 2 gennaio 2026
Dal 2 gennaio 2026 non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato coloro che:
- Non risultino iscritti al RUI
- Non abbiano aggiornato i dati registrati nel RUI
Attenzione: circa il 10% delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli leggeri non presenta, allo stato attuale, ispettori correttamente iscritti nella piattaforma RUI.
Perché è importante
Senza un'iscrizione attiva al RUI, un ispettore non può certificare le revisioni. Il registro è quindi essenziale per l'operatività quotidiana di ogni centro revisione.
A cosa serve il RUI
Il RUI ha una duplice finalità, entrambe fondamentali per il sistema delle revisioni:
Ufficializzare le informazioni sugli ispettori
Il RUI rende ufficiali e verificabili tutti i dati relativi a chi svolge attività di revisione: autorizzazioni, abilitazioni, formazione completata e situazione disciplinare.
Attuare la supervisione
Permette di dare attuazione all'Allegato 5 del DM 214/2017 (e della Direttiva Europea 2014/45), ovvero la supervisione dell'attività di revisione sia dei centri autorizzati che degli ispettori.
Chi deve essere iscritto al RUI
Il RUI è nato per contenere i dati di tutti gli ispettori che possono certificare le revisioni. Quando sarà a pieno regime, conterrà tre categorie di figure professionali:
| Categoria | Chi sono |
|---|---|
| Ispettori Autorizzati | Privati che operano nei centri 870, autorizzati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 |
| Ispettori Abilitati | Dipendenti del Ministero dei Trasporti (Motorizzazione Civile) |
| Ispettori Ausiliari | Figura ausiliaria prevista dalla normativa |
La piattaforma informatica è attualmente operativa principalmente per gli ispettori autorizzati (privati), mentre le funzionalità per le altre categorie sono in fase di implementazione.
Cosa contiene il registro
Per ogni ispettore, il RUI contiene un fascicolo completo che include:
- Dati anagrafici dell'ispettore
- Autorizzazioni ottenute (veicoli leggeri, pesanti, macchine agricole)
- Formazione iniziale svolta per ottenere l'abilitazione
- Formazione periodica completata e da completare
- Annotazioni disciplinari (sanzioni, sospensioni, provvedimenti)
- Stato di attività (attivo o non attivo)
- Centro di appartenenza dove l'ispettore opera
Tutte queste informazioni sono accessibili agli uffici della Motorizzazione per le attività di controllo e supervisione.
Stato di attività e sospensioni
Una delle sezioni più importanti del RUI è quella relativa allo stato di attività dell'ispettore. Questo stato determina se l'ispettore può o meno certificare le revisioni.
Stato ATTIVO
L'ispettore può svolgere regolarmente le revisioni e certificarle. Tutti i requisiti sono soddisfatti e la formazione è in regola.
Stato NON ATTIVO
L'ispettore non può certificare le revisioni. Può essere dovuto a: mancata formazione, provvedimento disciplinare, perdita dei requisiti o ispettore non associato a un centro revisione (non esercita l'attività).
Cause dello stato "non attivo"
Un ispettore può risultare con stato "non attivo" per diversi motivi:
- Mancato completamento della formazione periodica entro le scadenze previste
- Provvedimento disciplinare a seguito di irregolarità riscontrate
- Perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività
- Richiesta volontaria di sospensione temporanea
- Mancata associazione a un centro revisione - ispettori abilitati che non esercitano l'attività
Stato "non attivo" e ispettori che non esercitano
È importante chiarire che lo stato "non attivo" nel RUI non indica automaticamente un'irregolarità.
Un ispettore può risultare non attivo anche se è correttamente abilitato e in regola con la formazione, ma non è attualmente associato a nessun centro di revisione e quindi non esercita l'attività.
In questi casi lo stato "non attivo" è coerente con la posizione dell'ispettore e non comporta alcuna sanzione, fermo restando che dal 2 gennaio 2026 solo gli ispettori in stato attivo potranno certificare le revisioni.
Attenzione alla formazione periodica
Se non completi la formazione periodica entro le scadenze, il RUI ti sospende automaticamente. Hai 45 giorni per regolarizzarti, dopodiché la sospensione diventa effettiva fino al completamento del corso. Per approfondire le scadenze, leggi il nostro articolo sul corso di aggiornamento ispettori.
Procedure e tempi
Il Decreto Dirigenziale 68/2025 ha definito con precisione le procedure e i tempi per le operazioni sul RUI:
Accesso al portale RUI
È possibile accedere al Portale del Trasporto (dove si trova il RUI) in due modalità:
- Matricola e password - credenziali tradizionali
- SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica) - sistema di identità digitale nazionale
L'accesso con SPID o CIE garantisce maggiore sicurezza e semplifica la gestione delle credenziali.
Nuova autorizzazione
La domanda per una nuova autorizzazione come ispettore deve essere presentata all'ufficio della Motorizzazione competente. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa.
Aggiornamento dati
Ogni variazione dei dati dell'ispettore (cambio centro, nuove abilitazioni, ecc.) deve essere comunicata tempestivamente e viene registrata nel RUI.
Regolarizzazione dopo sospensione
In caso di sospensione per mancata formazione, l'ispettore ha 45 giorni per completare il corso di aggiornamento e richiedere la riattivazione. Trascorso questo termine senza regolarizzazione, la sospensione rimane in vigore fino all'adempimento.
Autodichiarazione sostitutiva dell'attestato
Se l'organismo di formazione non rilascia in tempo utile l'attestato di completamento del corso di aggiornamento, l'ispettore può evitare il blocco dell'attività caricando nel RUI un'autodichiarazione che attesti il superamento del corso.
L'autodichiarazione deve essere resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e serve per assolvere temporaneamente gli obblighi formativi previsti dal Decreto 198/2025.
Successivamente, non appena l'ispettore riceverà il certificato ufficiale dall'ente di formazione, dovrà tempestivamente presentare la richiesta di aggiornamento della formazione nel RUI allegando l'attestato definitivo.
Soluzione pratica per non fermare l'attività
Questa possibilità è stata introdotta dal Ministero per evitare che ritardi amministrativi degli enti di formazione blocchino ingiustamente l'attività degli ispettori che hanno completato la formazione nei tempi previsti. L'autodichiarazione è uno strumento temporaneo ma efficace per garantire la continuità operativa.
La supervisione dell'attività di revisione
Una delle finalità principali del RUI è permettere la supervisione dell'attività di revisione, come previsto dall'Allegato 5 del DM 214/2017 e dalla Direttiva Europea 2014/45.
La supervisione riguarda:
- I centri autorizzati (870) - controllo delle strutture, attrezzature e procedure
- Gli ispettori autorizzati - verifica delle competenze e della corretta esecuzione delle revisioni
Attraverso il RUI, gli uffici della Motorizzazione possono verificare in tempo reale lo stato di ogni ispettore, la sua formazione e l'eventuale presenza di annotazioni disciplinari, rendendo più efficace l'attività di controllo.
Il RUI e la Direttiva Europea
Il Registro Unico degli Ispettori è lo strumento italiano per dare attuazione agli obblighi europei in materia di controllo e supervisione delle revisioni. La Direttiva 2014/45/UE richiede infatti che gli Stati membri vigilino sulla qualità delle revisioni e sulla competenza di chi le effettua.
Riferimenti normativi
- Decreto 11 dicembre 2019, art. 4 - Istituzione del RUI
- Decreto Dirigenziale 198/2025 - Avvio operatività piattaforma RUI
- Decreto Dirigenziale 219/2025 - Modifica art. 19 comma 2 del DD 198/2025 (scadenza 2 gennaio 2026)
- Decreto Dirigenziale 68/2025 - Aggiornamento procedure e scadenze
- DPR 445/2000, art. 47 - Autodichiarazione sostitutiva di certificazione
- DM 214/2017, Allegato 5 - Supervisione attività di revisione
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2019 - Autorizzazione ispettori privati
- Direttiva 2014/45/UE - Controllo tecnico periodico dei veicoli
📊 Gestisci meglio il tuo centro revisione
Mentre ti occupi di formazione e adempimenti normativi, lascia che Avvisi Revisioni gestisca i richiami ai clienti. Automatizza gli avvisi e concentrati sulla qualità delle revisioni.
Richiedi una Demo Gratuita



